L'Associazione è costituita dalle persone fisiche ad essa affiliate non ha scopo di lucro è apolitica, apartitica ed aconfessionale. ART. 2 - L'Associazione ha lo scopo di:
• stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo;
• promuovere la diffusione dell'arte e della cultura in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito. L’Associazione, allo scopo di
meglio raggiungere i suoi fini, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi fini. ART. 3 - La sede dell’Associazione è in Matera alla Via San Biagio, 29 fino a nuova delibera dell'Assemblea. ART. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio. Base fondamentale dell'attività associativa è, quindi, il volontariato e l'attività di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future. ART. 5 – Sono Soci coloro che verranno tesserati dall'Associazione, che verseranno la quota associativa e che sottoscriveranno per presa visione ed accettazione il presente Statuto. La qualità di Socio si acquisisce definitivamente dopo sei mesi di prova e su approvazione dell'Assemblea dei Soci. ART. 6 - La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione. ART. 7 - Il Socio ha diritto di partecipare alle attività del gruppo in relazione alle esigenze dello stesso. ART. 8 - L'Assemblea, su parere del Consiglio direttivo, può disporre l'estromissione di soci, che si siano resi gravemente inadempienti in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o, disinteressandosi dell'attività dell'Associazione o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa quali definiti dal presente statuto. ART. 9 - L'Assemblea dei Soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno diretta a chiunque abbia diritto a parteciparvi con preavviso di almeno 3 giorni. Essa delibera, a maggioranza semplice, con qualunque numero di intervenuti sui seguenti argomenti:
• ammissione dei nuovi Soci;
• nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo;
• approvazione del Bilancio Consuntivo;
• approvazione del Bilancio Preventivo;
• modifiche di questo Statuto e scioglimento della Associazione;
• estromissione del socio;
• ogni questione posta all'Ordine del Giorno. L'assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza, dal Consigliere più anziano. Il voto è palese, tranne per gli argomenti in cui un quarto dei presenti richieda voto segreto. ART. 10 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto:
per l'approvazione e le modifiche di Statuto e regolamenti
per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre persone. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:
• formulazione dei Bilanci;
• pareri sulla ammissione di nuovi Soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi Soci;
• definizione delle quote e delle attitudini professionali necessarie ad associarsi;
• attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari;
• nomina del Segretario;
• nomina del Direttore Artistico;
• approvazione del calendario delle manifestazioni artistiche. ART .12 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. ART. 13 - Il Segretario provvede a riscuotere le Entrate ed a pagare le Spese annotandole in apposito Libro Cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature sociali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio. Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio. ART. 14 - Il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle attività culturali. Svolgerà il suo compito in piena autonomia ed organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dall'Assemblea. ART. 15 - L'esercizio Amministrativo apre il 01 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. ART. 16 - Il Bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato ogni anno entro il mese di Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. ART. 17 - E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 18 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, essendo la scadenza indeterminata. ART. 19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti di materia. ART. 20 - Il patrimonio è costituito essenzialmente dalle quote dei Soci, da eventuali contributi pubblici e privati ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.